Come per l’istituto della transazione, commentato nel nostro documento del 31 gennaio u.s., anche per il sistema dei privilegi tributari deve rilevarsi come l’obiettivo del legislatore di ricondurre l’Erario sullo stesso piano degli altri creditori concorsuali, o comunque quello di contemperare l’interesse della procedura con l’interesse fiscale, sia rimasto frustrato a favore di un ingiustificato “favor fisci” a tutto danno dei creditori comuni.